Art. 1.

      1. Nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica è riconosciuta la specificità della figura dei giornalisti liberi professionisti, denominati «freelance», che operano nel rispetto dei princìpi costituzionali di libertà di espressione, di pluralismo e delle norme giuridiche e deontologiche previste per la professione giornalistica.
      2. Ai fini del rispetto dei valori etici e professionali dei freelance e a tutela della libertà dell'informazione, i giornalisti liberi professionisti esercitano continuativamente e in piena autonomia l'attività giornalistica che costituisce la loro principale attività lavorativa.